958.111 Ordinance of 3 December 2015 of the Swiss Financial Market Supervisory Authority on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (FINMA Financial Market Infrastructure Ordinance, FinMIO-FINMA)

958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA)

Art. 50 Transitional provision on the disclosure of shareholdings

1 Disclosure notifications made under existing law retain their validity. Cases which arose prior to the FinMIA coming into force and which need to be disclosed due to that Act and this Ordinance must be reported by 31 March 2016.

2 Cases requiring notification which arise after this Ordinance comes into force may initially be reported and published under the current law, including a notice to that effect, up to 31 March 2016. The notification under the new legal regime must be submitted to the competent disclosure office and the company by 31 March 2016.

3 A disclosure office that does not have an electronic publishing platform when this Ordinance comes into force must have such a platform available and fully operational by 1 January 2017.

4 Until an electronic publishing platform becomes operational in accordance with paragraph 3, the company publishes its disclosure notifications in the Swiss Official Gazette of Commerce and in at least one of the prominent electronic media used for disseminating stock exchange information. The relevant point in time in determining compliance with the deadline under Article 24 paragraph 2 is the communication of the disclosure notification to the electronic media. Such disclosure notification must be sent to the disclosure office at the same time.

Art. 50 Disposizione transitoria concernente la pubblicità delle partecipazioni

1 Le dichiarazioni in materia di pubblicità delle partecipazioni effettuate secondo il diritto anteriore rimangono valide. I fatti che si sono verificati prima dell’entrata in vigore della LInFi e che devono essere dichiarati solo secondo tale legge e la presente ordinanza devono essere dichiarati entro il 31 marzo 2016.

2 Le dichiarazioni relative a fatti che si verificano dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza possono essere effettuate, facendone menzione all’atto della dichiarazione e della pubblicazione, entro il 31 marzo 2016 innanzitutto secondo il diritto anteriore. La dichiarazione secondo il nuovo diritto deve essere presentata entro il 31 marzo 2016 al competente organo per la pubblicità e alla società.

3 Se, all’entrata in vigore della presente ordinanza, un organo per la pubblicità non dispone di un’apposita piattaforma elettronica, dovrà dotarsi di tale piattaforma e metterla in esercizio entro il 1° gennaio 2017.

4 Fino alla messa in esercizio di una piattaforma elettronica per la pubblicazione di cui al capoverso 3, la società pubblica le dichiarazioni sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e in almeno uno dei principali media elettronici che diffondono informazioni borsistiche. Per l’osservanza del termine di cui all’articolo 24 capoverso 2 fa stato il momento della trasmissione della dichiarazione ai media elettronici. La pubblicazione deve essere trasmessa simultaneamente anche al competente organo per la pubblicità.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.