958.111 Ordinance of 3 December 2015 of the Swiss Financial Market Supervisory Authority on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (FINMA Financial Market Infrastructure Ordinance, FinMIO-FINMA)

958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA)

Art. 43 Price of the previous acquisition

(Art. 135 paras. 2–4 FinMIA)

1 The price of the previous acquisition under Article 135 paragraph 2 letter b FinMIA corresponds to the highest price paid by the buyer for equity securities in the target company over the past 12 months prior the to publication of the offer or to the pre-announcement.

2 It must be defined separately for each type of equity security. The price of the most expensive equity security relative to the nominal value shall form the basis for setting the appropriate ratio between the prices of different types of equity securities under Article 135 paragraph 3 FinMIA.

3 The equity securities in the target company acquired through the exchange of securities as part of the previous acquisition shall be calculated at their value at the time of the exchange.

4 If the person buying or selling has added other benefits in addition to the main payment for the previous acquisition, and in particular if the person has provided guarantees or benefits in kind, the price for the previous purchase shall be reduced or increased correspondingly.

5 An audit firm (Art. 128 FinMIA) must review the valuation of the equity securities under paragraph 3 and the adequacy of the increase or decrease under paragraph 4 and present its calculation details in its report.

Art. 43 Prezzo dell’acquisto anteriore

(art. 135 cpv. 2–4 LInFi)

1 Il prezzo dell’acquisto anteriore secondo l’articolo 135 capoverso 2 lettera b LInFi corrisponde al prezzo più elevato pagato dall’acquirente per titoli di partecipazione della società mirata nel corso degli ultimi dodici mesi prima della pubblicazione dell’offerta o dell’annuncio preliminare.

2 Il prezzo deve essere determinato separatamente per ogni categoria di titoli di partecipazione. La base per fissare il rapporto adeguato tra i prezzi di più categorie di titoli di partecipazione di cui all’articolo 135 capoverso 3 LInFi è il prezzo più elevato corrisposto per un titolo di partecipazione rispetto al valore nominale.

3 I titoli di partecipazione della società mirata acquistati mediante permuta di valori mobiliari in occasione dell’acquisto anteriore devono essere computati al valore rilevato al momento della permuta.

4 Se con l’acquisto anteriore l’acquirente o l’alienante ha fornito, oltre alle prestazioni principali, anche altre prestazioni importanti, quali la concessione di garanzie o prestazioni in natura, il prezzo relativo all’acquisto anteriore è aumentato o diminuito del valore di tali prestazioni.

5 Nel suo rapporto, l’organo di controllo (art. 128 LInFi) deve esaminare la valutazione dei titoli di partecipazione di cui al capoverso 3 e confermare l’adeguatezza dell’aumento o della diminuzione secondo il capoverso 4, esponendo il suo calcolo.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.