(Art. 123 para. 1 FinMIA)
1 The notification must be received by the company and competent disclosure office within four trading days following the triggering of the notification duty. The disclosure office shall supply the requisite forms.
2 In the event of an acquisition through inheritance, the period under paragraph 1 is twenty trading days.
3 The company must publish the notification within two trading days of receiving it.
4 For transactions in proprietary securities, the company must provide notification to the competent disclosure office and publish the notification within four trading days following the triggering of the notification duty.
(art. 123 cpv. 1 LInFi)
1 La dichiarazione deve pervenire alla società e al competente organo per la pubblicità entro quattro giorni di borsa dal sorgere dell’obbligo di comunicazione. L’organo per la pubblicità mette a disposizione gli appositi moduli.
2 In caso di acquisizione tramite successione, il termine secondo il capoverso 1 è di venti giorni di borsa.
3 La società deve pubblicare la dichiarazione entro due giorni di borsa dal ricevimento della dichiarazione.
4 In caso di operazioni in valori mobiliari propri, la società deve effettuare, entro quattro giorni di borsa dal sorgere dell’obbligo di comunicazione, sia la dichiarazione al competente organo per la pubblicità sia la pubblicazione.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.