958.111 Ordinance of 3 December 2015 of the Swiss Financial Market Supervisory Authority on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (FINMA Financial Market Infrastructure Ordinance, FinMIO-FINMA)

958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA)

Art. 22 Contents of the notification

(Art. 123 para. 1 FinMIA)

1 The notification contains the following details:

a.
the proportion of voting rights, type and number of all equity securities or equity derivatives under Article 15 and the associated voting rights held by the persons involved. When falling below the threshold of 3%, the notification to that effect may be given without specifying the actual voting proportion;
b.
the trigger event, such as:
1.
acquisition,
2.
disposal,
3.
transfer of voting rights with full discretionary power (Art. 120 para. 3 FinMIA),
4.
exercising or non-exercising of equity derivatives under Article 15,
5.
securities lending and similar transactions under Article 17,
6.
change in share capital,
7.
court or authority ruling,
8.
acting in concert,
9.
change in the composition of a group, or
10.
change in notified details;
c.
date of the triggering of the notification duty;
d.
transfer date of the equity securities, if different to the triggering date of the notification duty;
e.
last name, first name and place of residence or corporate name and registered office of the acquiring, disposing or associated persons.

2 In the following instances, the information in paragraph 1 shall be supplemented with:

a.31
in the cases outlined in Article 120 paragraph 3 FinMIA:
1.
concerning the notification of the person with full discretionary powers over the exercise of the voting rights: the proportion of voting rights covered by the authorisation to exercise,
2.
where the notification is not submitted by the person with full discretionary powers to exercise voting rights, but by the person who directly or indirectly controls the person with full discretionary powers to exercise voting rights (consolidated reporting): a respective reference;
b.
when acting in concert or as an organised group under Article 12: the details in accordance with Article 121 FinMIA and Article 12 paragraph 3 of this Ordinance;
c.
for equity derivatives under Article 15 with an International Securities Identification Number (ISIN): the ISIN;
d.
for equity derivatives under Article 15, without an ISIN: the relevant details, including:
1.
the identity of the issuer,
2.
the underlying,
3.
the subscription ratio,
4.
the strike price,
5.
the exercise period,
6.
the exercise type;
e.32
for collective investment schemes in accordance with Article 18 paragraph 3: confirmation that the requirements under Article 18 paragraph 5 are met;
f.
for transactions under Article 17:
1.
the proportion of voting rights, type and number of transferred equity securities or equity derivatives under Article 15 and the associated voting rights,
2.
the nature of the transaction,
3.
the agreed time of return or, whether the party subject to the notification duty under Article 17 paragraph 2 or the counterparty has discretion as to the time of return.

3 In the event of an indirect acquisition or indirect disposal (Art. 11), the notification must contain the full details of the person making the direct acquisition or disposal as well as of the beneficial owner.

31 Amended by No I of the FINMA O of 26 Jan. 2017, in force since 1 March 2017 (AS 2017 547).

32 Correction of 26 Nov. 2021 (AS 2021 775).

Art. 22 Contenuto della dichiarazione

(art. 123 cpv. 1 LInFi)

1 La dichiarazione contiene le seguenti indicazioni:

a.
quota dei diritti di voto, categoria e numero di tutti i titoli di partecipazione o derivati su titoli di partecipazione ai sensi dell’articolo 15 detenuti dalle persone partecipanti e dei diritti di voto ad essi vincolati. Se la partecipazione scende al di sotto del valore soglia del 3 per cento, è possibile limitare la dichiarazione a questa circostanza senza indicare la quota dei diritti di voto;
b.
fatti originanti l’obbligo di comunicazione, quali:
1.
l’acquisto,
2.
l’alienazione,
3.
il trasferimento per il libero esercizio dei diritti di voto (art. 120 cpv. 3 LInFi),
4.
l’esercizio o il mancato esercizio di derivati su titoli di partecipazione ai sensi dell’articolo 15,
5.
la modifica del capitale sociale,
6.
il prestito di valori mobiliari e operazioni analoghe ai sensi dell’articolo 17,
7.
la decisione di un tribunale o di un’autorità,
8.
la motivazione di un’intesa comune,
9.
la modifica nella composizione di un gruppo, oppure
10.
la modifica delle indicazioni dichiarate;
c.
momento (data) in cui sorge l’obbligo di comunicazione;
d.
momento (data) del trasferimento dei titoli di partecipazione, se il trasferimento non coincide con il momento (data) in cui sorge l’obbligo di comunicazione;
e.
cognome, nome, luogo di domicilio o ragione sociale e sede dell’acquirente o dell’alienante.

2 Oltre alle indicazioni di cui al capoverso 1, nei casi elencati qui di seguito occorre fornire parimenti le seguenti indicazioni:

a.31
nei casi di cui all’articolo 120 capoverso 3 LInFi:
1.
la quota dei diritti di voto interessata dal libero esercizio di tali diritti, che la persona legittimata è tenuta a specificare nella dichiarazione,
2.
se del caso, che la dichiarazione non è effettuata dalla persona legittimata al libero esercizio dei diritti di voto bensì dalla persona che li controlla direttamente o indirettamente (dichiarazione su base consolidata);
b.
nel caso di operazioni effettuate d’intesa o come gruppo organizzato secondo l’articolo 12, le indicazioni di cui all’articolo 121 LInFi e all’articolo 12 capoverso 3 della presente ordinanza;
c.
nel caso di derivati su titoli di partecipazione secondo l’articolo 15 che hanno un numero di valore dei titoli (ISIN), tale numero;
d.
nel caso di derivati su titoli di partecipazione secondo l’articolo 15 che non hanno un ISIN, l’indicazione delle condizioni essenziali, quali:
1.
l’identità dell’emittente,
2.
il sottostante,
3.
il rapporto di opzione,
4.
il prezzo di esercizio,
5.
il termine di esercizio,
6.
le modalità di esercizio;
e.32
nel caso di investimenti collettivi di capitale secondo l’articolo 18 capoverso 3, l’indicazione che i requisiti di cui all’articolo 18 capoverso 5 sono soddisfatti;
f.
nel caso dei negozi giuridici di cui all’articolo 17:
1.
la quota dei diritti di voto, la categoria e il numero dei titoli di partecipazione o dei derivati su titoli di partecipazione trasferiti ai sensi dell’articolo 15 e dei diritti di voto ad essi vincolati,
2.
il genere di negozio giuridico,
3.
la data prevista della restituzione oppure, qualora sia stato concesso un diritto di voto a tale scopo, se quest’ultimo spetta alla parte che soggiace all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 17 capoverso 2 o alla controparte.

3 In caso di acquisto indiretto o alienazione indiretta (art. 11), la dichiarazione deve contenere le indicazioni complete sia sull’acquirente o l’alienante diretto sia sull’avente economicamente diritto.

31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della FINMA del 26 gen. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 547).

32 Correzione del 26 nov. 2021 (RU 2021 775).

 

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