958.11 Ordinance of 25 November 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Ordinance, FinMIO)

958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi)

Art. 89 Average gross position

(Art. 100 FinMIA)

The following rules apply to the calculation of the average gross position of outstanding OTC derivatives transactions:

a.
The latest exchange rates shall be used in the calculation.
b.
Positions from OTC derivatives transactions are factored into the calculation even if they are voluntarily cleared centrally.
c.
Positions of fully-consolidated group companies, including those with their registered office outside Switzerland, shall be factored in irrespective of the registered office of the parent company if these group companies would count as financial or non-financial counterparties in Switzerland.
d.
Adjustments to the nominal amount during the term shall be factored in if these were contractually envisaged at the start of the transaction.
e.
Transactions in the subsequent transaction chain of hedging transactions of a non-financial counterparty likewise count as hedging transactions.
f.
The netting of opposing positions in derivatives is permitted insofar as these positions relate to the same underlying instrument, are denominated in the same currency and have the same maturity date. In such case, the reference interest rates for variable-interest positions, the fixed interest rates and the interest-setting reference dates must be identical.
g.
Derivatives not covered by the clearing duty under Article 101 paragraph 3 letter b FinMIA shall not be factored in.

Art. 89 Media di una posizione lorda

(art. 100 LInFi)

Per il calcolo della media di una posizione lorda nelle operazioni in derivati OTC in corso si applicano le regole seguenti:

a.
nel calcolo si utilizzano tassi di cambio attuali;
b.
le posizioni di operazioni in derivati OTC sono considerate nel calcolo anche se sono oggetto di una compensazione centrale volontaria;
c.
le posizioni di società del gruppo integralmente consolidate, comprese quelle con sede all’estero, sono considerate nel calcolo indipendentemente dalla sede della società madre qualora in Svizzera tali società del gruppo fossero considerate controparti finanziarie o non finanziarie;
d.
gli adeguamenti dell’importo nominale durante il periodo di validità sono considerati se contrattualmente sono previsti già all’inizio della transazione;
e.
anche le operazioni successive, nella catena, a un’operazione di copertura di una controparte non finanziaria sono considerate operazioni di copertura;
f.
è consentita una compensazione con posizioni in derivati di segno opposto che si riferiscono agli stessi strumenti sottostanti, sono denominati nella stessa valuta e hanno la stessa scadenza. I tassi di riferimento nel caso di posizioni a tasso variabile, i tassi di interesse fissi e la data di fissazione del tasso di interesse devono essere identici;
g.
i derivati che secondo l’articolo 101 capoverso 3 lettera b LInFi non sottostanno all’obbligo di compensazione non sono considerati nel calcolo.
 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.