(Art. 94 para. 4 and 97 para. 2 FinMIA)26
1 Transactions with counterparties that are subject to the clearing duty for the first time in accordance with Article 98 paragraph 2 or Article 99 paragraph 2 FinMIA do not need to be cleared through a central counterparty if they were concluded prior to subjection to the clearing duty.
2 Derivatives transactions with counterparties which have their registered office or domicile in Switzerland to which the derivatives trading provisions do not apply do not have to be cleared through a central counterparty.
3 Derivatives transactions in which a covered bond issuer or a legal entity of a cover pool for covered bonds is involved do not have to be cleared via a central counterparty if the following prerequisites are met:
26 Amended by No I of the O of 5 July 2017, in force since 1 Aug. 2017 (AS 2017 3715).
27 Inserted by No I of the O of 5 July 2017, in force since 1 Aug. 2017 (AS 2017 3715).
(art. 94 cpv. 4 e 97 cpv. 2 LInFi)26
1 Se sono state concluse prima dell’assoggettamento all’obbligo di compensazione, le operazioni con controparti che secondo l’articolo 98 capoverso 2 o 99 capoverso 2 LInFi sottostanno a tale obbligo non devono essere compensate per il tramite di una controparte centrale.
2 Le operazioni in derivati con controparti che hanno sede o domicilio in Svizzera ai quali non si applicano le disposizioni relative al commercio di derivati non devono essere compensate per il tramite di una controparte centrale.
3 Le operazioni in derivati a cui partecipa l’emittente di un titolo di credito coperto o il soggetto giuridico di un aggregato di copertura per i titoli di credito coperti non devono essere compensate per il tramite di una controparte centrale se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715).
27 Introdotto dal n. I dell’O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715).
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.