958.11 Ordinance of 25 November 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Ordinance, FinMIO)

958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi)

Art. 85 Commencement of duty

(Art. 97 and 101 para. 2 FinMIA)

The duty to clear derivatives transactions via authorised or recognised central counterparties applies from the point at which FINMA publishes the clearing duty for the derivative category in question:

a.
after the expiry of six months: for derivatives transactions which participants in an authorised or recognised central counterparty conclude anew with one another;
b.
after the expiry of 12 months: for derivatives transactions which:
1.
participants in an authorised or recognised central counterparty conclude anew with other financial counterparties that are not small, or
2.
other financial counterparties that are not small conclude anew with one another;
c.
after the expiry of 18 months: for all other derivatives transactions concluded anew.

Art. 85 Inizio dell’obbligo

(art. 97 e 101 cpv. 2 LInFi)

L’obbligo di compensare per il tramite di una controparte centrale autorizzata o riconosciuta le operazioni in derivati si applica, a partire dalla data in cui la FINMA rende noto tale obbligo per la relativa categoria di derivati:

a.
dopo la scadenza di un termine di sei mesi, per le nuove operazioni in derivati che i partecipanti a una controparte centrale autorizzata o riconosciuta concludono tra loro;
b.
dopo la scadenza di un termine di 12 mesi, per le nuove operazioni in derivati che:
1.
i partecipanti a una controparte centrale autorizzata o riconosciuta concludono con altre controparti finanziarie che non siano piccole, o
2.
altre controparti finanziarie non piccole concludono tra loro;
c.
dopo la scadenza di un termine di 18 mesi, per tutte le altre nuove operazioni in derivati concluse.
 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.