(Art. 94 para. 2 FinMIA)
1 Derivatives with the following counterparties are subject to the reporting duty set out in Article 104 FinMIA, but not to the other derivatives trading duties:
2 Derivatives transactions with foreign central banks and with the bodies listed under paragraph 1 letter e may be exempted from the reporting duty provided reciprocity is granted.
3 The FDF shall publish a list of the foreign bodies covered by paragraph 2.
(art. 94 cpv. 2 LInFi)
1 Le operazioni in derivati con le seguenti controparti sono soggette all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 104 LInFi ma non agli altri obblighi relativi al commercio di derivati:
2 Le operazioni in derivati con banche centrali estere e con enti di cui al capoverso 1 lettera e possono essere esonerate dall’obbligo di comunicazione se è concessa la reciprocità.
3 Il DFF pubblica un elenco degli enti esteri a cui si applica il capoverso 2.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.