(Art. 65 FinMIA)
The central securities depository shall enable participants to eliminate their principal risk by ensuring that the settlement of one obligation occurs if and only if the settlement of the other obligation is guaranteed.
(art. 65 LInFi)
Il depositario centrale consente ai partecipanti di evitare i rischi legati all’adempimento delle loro obbligazioni garantendo che il regolamento di un’obbligazione abbia luogo soltanto se è assicurato anche il regolamento dell’altra obbligazione.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.