(Art. 29 paras. 1 and 3 lit. b FinMIA)
1 The trading venue shall publish the information communicated via its trading facilities on pre-trade transparency for shares throughout normal trading hours.
2 For each share, the five best bid and offer prices as well as the volume of orders are to be published.
3 Paragraphs 1 and 2 also apply for actionable indications of interest.
4 The trading venue may make provision for exceptions in its regulations for:
(art. 29 cpv. 1 e 3 lett. b LInFi)
1 La sede di negoziazione pubblica in modo continuo durante il normale orario di negoziazione le informazioni sulla trasparenza pre-negoziazione comunicate tramite i suoi sistemi di negoziazione e riguardanti le azioni.
2 Per ogni azione devono essere pubblicati i cinque migliori corsi di acquisto e di vendita e il volume degli ordini.
3 I capoversi 1 e 2 si applicano anche alle dichiarazioni vincolanti di interesse alla negoziazione.
4 La sede di negoziazione può prevedere nei propri regolamenti deroghe per:
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.