(Art. 28 FinMIA)
The trading venue shall establish procedures in order that the relevant data on securities transactions can be confirmed on the same day that transactions are executed.
(art. 28 LInFi)
La sede di negoziazione definisce procedure affinché le informazioni rilevanti che riguardano le operazioni in valori mobiliari possano essere confermate il giorno in cui l’operazione è stata eseguita.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.