958.11 Ordinance of 25 November 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Ordinance, FinMIO)

958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi)

Art. 17 Fair and open access

(Art. 18 FinMIA)

1 Fair access is deemed not to be guaranteed in particular if excessively high or objectively unjustified requirements are made, or if excessive prices are demanded for use of the services offered. Fee structures should not be conducive to disorderly market conditions.

2 The financial market infrastructure may make access conditional upon fulfilment of operational, technical, financial and legal requirements.

3 If it restricts access for reasons of efficiency, FINMA shall consult the Competition Commission as part of its assessment.

Art. 17 Accesso non discriminatorio e aperto

(art. 18 LInFi)

1 L’accesso non discriminatorio non è assicurato in particolare se devono essere adempiuti requisiti troppo severi o non oggettivamente giustificati oppure se sono pretesi prezzi eccessivi per l’utilizzo dei servizi offerti. Le strutture degli emolumenti non devono favorire perturbazioni del mercato.

2 L’infrastruttura del mercato finanziario può subordinare l’accesso all’adempimento di determinati requisiti operativi, tecnici, finanziari e giuridici.

3 Nel caso in cui l’infrastruttura del mercato finanziario intenda limitare l’accesso per ragioni di efficienza, la FINMA, nel quadro della sua valutazione, consulta la Commissione della concorrenza.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.