958.11 Ordinance of 25 November 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Ordinance, FinMIO)

958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi)

Art. 130 Reporting to a trade repository

1 The duty to report to a trade repository under Article 104 FinMIA must be fulfilled at the latest:

a.
within six months of the first authorisation or recognition of the trade repository by FINMA: for derivatives transactions outstanding at this point if the person obliged to report is not a small financial counterparty or a central counterparty;
b.
within nine months of the first authorisation or recognition of the trade repository by FINMA: for derivatives transactions outstanding at this point if the person obliged to report is a small financial counterparty or a non-financial counterparty which is not small;
c.56
by 1 January 2028: for derivatives transactions outstanding at this point in all other cases.57

2 The deadlines set out in paragraph 1 shall be extended by six months in each case for the reporting of derivatives transactions that are traded via trading venues or via the operator of an organised trading facility.

3 In special cases, FINMA may extend the timeframes set out in this Article.

56 Amended by No I of the O of 30 Sept. 2022, in force since 1 Jan. 2023 (AS 2022 576).

57 Amended by No I of the O of 14 Sept. 2018, in force since 1 Jan. 2019 (AS 2018 3377).

Art. 130 Comunicazione a un repertorio di dati sulle negoziazioni

1 L’obbligo di comunicazione a un repertorio di dati sulle negoziazioni di cui all’articolo 104 LInFi deve essere adempiuto al più tardi:

a.
dopo 6 mesi, a partire dalla prima autorizzazione o dal primo riconoscimento di un repertorio di dati da parte della FINMA, se la persona tenuta a effettuare la comunicazione non è una piccola controparte finanziaria o è una controparte centrale;
b.
dopo 9 mesi, a partire dalla prima autorizzazione o dal primo riconoscimento di un repertorio di dati da parte della FINMA, se la persona tenuta a effettuare la comunicazione è una piccola controparte finanziaria o una controparte non finanziaria che non è piccola;
c.56
dal 1° gennaio 2028, per le operazioni in derivati in corso a tale data in tutti gli altri casi.57

2 Per la comunicazione di operazioni in derivati negoziate per il tramite di sedi di negoziazione o del gestore di un sistema organizzato di negoziazione ciascun termine di cui al capoverso 1 si prolunga di sei mesi.

3 In casi particolari la FINMA può prorogare i termini di cui al presente articolo.

56 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 set. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 576).

57 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3377).

 

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