1 The duty to report to a trade repository under Article 104 FinMIA must be fulfilled at the latest:
2 The deadlines set out in paragraph 1 shall be extended by six months in each case for the reporting of derivatives transactions that are traded via trading venues or via the operator of an organised trading facility.
3 In special cases, FINMA may extend the timeframes set out in this Article.
56 Amended by No I of the O of 30 Sept. 2022, in force since 1 Jan. 2023 (AS 2022 576).
57 Amended by No I of the O of 14 Sept. 2018, in force since 1 Jan. 2019 (AS 2018 3377).
1 L’obbligo di comunicazione a un repertorio di dati sulle negoziazioni di cui all’articolo 104 LInFi deve essere adempiuto al più tardi:
2 Per la comunicazione di operazioni in derivati negoziate per il tramite di sedi di negoziazione o del gestore di un sistema organizzato di negoziazione ciascun termine di cui al capoverso 1 si prolunga di sei mesi.
3 In casi particolari la FINMA può prorogare i termini di cui al presente articolo.
56 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 set. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 576).
57 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3377).
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.