958.11 Ordinance of 25 November 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Ordinance, FinMIO)

958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi)

Art. 123 Buyback of own equity securities

(Art. 142 para. 2 and 143 para. 2 FinMIA)

1 The buyback of own equity securities at market price as part of a public buyback offer (buyback programme) in accordance with Article 142 paragraph 1 letter a and Article 143 paragraph 1 FinMIA is permissible, subject to Article 124, if:

a.
the buyback programme lasts a maximum of three years;
b.
the scope of the buyback programme does not exceed a total of 10% of the capital and voting rights and 20% of the free float of the equity securities;
c.
the scope of the buyback does not exceed 25% of the average daily volume traded on the regular trading line during the 30 days prior to the publication of the buyback programme;
d.
the purchase price is not greater than:
1.
the last independently achieved closing price on the regular trading line, or
2.
the best current independent bid price on the regular trading line, provided this is below the price referred to in item 1;
e.
no prices are provided during breaks in trading and during the opening or closing auction;
f.
sales of own equity securities during the buyback programme are made solely to fulfil employee participation programmes or meet the following conditions:
1.
they are reported to the stock exchange on the trading day following their execution,
2.
they are published by the issuer no later than the fifth trading day after their execution, and
3.
their scope does not exceed 5% of the average daily volume traded on the regular trading line during the 30 days prior to the publication of the buyback programme;
g.
the key content of the buyback programme is published by means of a buyback notice before the start of the buyback programme and remains publicly accessible for the duration of the buyback programme; and
h.
the individual buybacks are reported to the stock exchange as part of the buyback program no later than the fifth trading day following the buyback and are published by the issuer.

2 The buyback of own equity securities at a fixed price or through the issuance of put options in accordance with Article 142 paragraph 1 letter a and Article 143 paragraph 1 FinMIA is permissible, subject to Article 124, if:

a.
the buyback programme lasts for at least ten trading days;
b.
the scope of the buyback programme does not exceed a total of 10% of the capital and voting rights and 20% of the free float of the equity securities;
c.
the key content of the buyback programme is published by means of a buyback notice before the start of the buyback programme and remains publicly accessible for the duration of the buyback programme; and
d.
the individual buybacks are published by the issuer no later than one stock market day after the end of the buyback programme.

3 In individual cases, the Swiss Takeover Board may authorise buybacks of a larger scope than those referred to in paragraph 1 letters b and c and paragraph 2 letter b if this is compatible with the interests of investors.

4 It is assumed that Article 142 paragraph 1 letter a and Article 143 paragraph 1 FinMIA are not violated if the purchase price paid on a separate trading line is a maximum of 2% higher than:

a.
the last closing price achieved on the regular trading line; or
b.
the best current bid price on the regular trading line, provided this is below the price referred to under letter a;

Art. 123 Riacquisto di titoli di partecipazione propri

(art. 142 cpv. 2 e art. 143 cpv. 2 LInFi)

1 Fatto salvo l’articolo 124, il riacquisto di titoli di partecipazione propri al prezzo di mercato nell’ambito di un’offerta pubblica di riacquisto (programma di riacquisto) che rientra nel campo d’applicazione degli articoli 142 capoverso 1 lettera a e 143 capoverso 1 LInFi è ammesso se:

a.
il programma di riacquisto dura al massimo tre anni;
b.
il volume complessivo dei riacquisti non supera il 10 per cento del capitale e dei diritti di voto e il 20 per cento della quota liberamente negoziabile dei titoli di partecipazione;
c.
il volume dei riacquisti non supera al giorno il 25 per cento del volume giornaliero medio trattato sulla linea ordinaria di negoziazione nei trenta giorni precedenti la pubblicazione del programma di riacquisto;
d.
il prezzo di acquisto non supera:
1.
l’ultimo prezzo di chiusura realizzato indipendentemente sulla linea ordinaria di negoziazione, o
2.
il miglior prezzo corrente offerto indipendentemente sulla linea ordinaria di negoziazione, purché quest’ultimo sia inferiore al prezzo di cui al numero 1;
e.
durante le interruzioni della negoziazione e all’asta di apertura e di chiusura non vengono fissati corsi;
f.
le vendite di titoli di partecipazione propri durante il programma di riacquisto sono effettuate esclusivamente per adempiere i programmi di partecipazione dei collaboratori oppure soddisfano le seguenti condizioni:
1.
sono annunciate alla borsa il giorno di borsa successivo alla loro esecuzione,
2.
sono pubblicate dall’emittente al più tardi il quinto giorno di borsa successivo alla loro esecuzione, e
3.
non superano al giorno il 5 per cento del volume giornaliero medio trattato sulla linea ordinaria di negoziazione nei trenta giorni precedenti la pubblicazione del programma di riacquisto;
g.
il contenuto essenziale del programma di riacquisto è pubblicato mediante un’inserzione di riacquisto prima dell’inizio del programma e rimane accessibile al pubblico per tutta la durata del programma; e
h.
i singoli riacquisti sono annunciati alla borsa quale parte del programma di riacquisto e pubblicati dall’emittente al più tardi il quinto giorno di borsa successivo al riacquisto.

2 Fatto salvo l’articolo 124, il riacquisto di titoli di partecipazione propri, al prezzo fisso o mediante emissione di opzioni put, nell’ambito di un programma di riacquisto che rientra nel campo d’applicazione degli articoli 142 capoverso 1 lettera a e 143 capoverso 1 LInFi è ammesso se:

a.
il programma di riacquisto dura almeno dieci giorni di borsa;
b.
il volume complessivo dei riacquisti non supera il 10 per cento del capitale e dei diritti di voto e il 20 per cento della quota liberamente negoziabile dei titoli di partecipazione;
c.
il contenuto essenziale del programma di riacquisto è pubblicato mediante un’inserzione di riacquisto prima dell’inizio del programma e rimane accessibile al pubblico per tutta la durata del programma; e
d.
i singoli riacquisti sono pubblicati dall’emittente al più tardi il giorno di borsa successivo al termine del programma di riacquisto.

3 La Commissione delle offerte pubbliche di acquisto può, in singoli casi, autorizzare riacquisti di un volume superiore a quello previsto dai capoversi 1 lettere b e c e 2 lettera b, se ciò è conciliabile con gli interessi degli investitori.

4 Si presume che gli articoli 142 capoverso 1 lettera a e 143 capoverso 1 LInFi non siano violati se il prezzo di acquisto pagato su una linea separata di negoziazione supera al massimo del 2 per cento:

a.
l’ultimo prezzo di chiusura realizzato sulla linea ordinaria di negoziazione; o
b.
il miglior prezzo corrente offerto sulla linea ordinaria di negoziazione, per quanto quest’ultimo sia inferiore al prezzo di cui alla lettera a.
 

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