(Art. 142 para. 2 and 143 para. 2 FinMIA)
1 The buyback of own equity securities at market price as part of a public buyback offer (buyback programme) in accordance with Article 142 paragraph 1 letter a and Article 143 paragraph 1 FinMIA is permissible, subject to Article 124, if:
2 The buyback of own equity securities at a fixed price or through the issuance of put options in accordance with Article 142 paragraph 1 letter a and Article 143 paragraph 1 FinMIA is permissible, subject to Article 124, if:
3 In individual cases, the Swiss Takeover Board may authorise buybacks of a larger scope than those referred to in paragraph 1 letters b and c and paragraph 2 letter b if this is compatible with the interests of investors.
4 It is assumed that Article 142 paragraph 1 letter a and Article 143 paragraph 1 FinMIA are not violated if the purchase price paid on a separate trading line is a maximum of 2% higher than:
(art. 142 cpv. 2 e art. 143 cpv. 2 LInFi)
1 Fatto salvo l’articolo 124, il riacquisto di titoli di partecipazione propri al prezzo di mercato nell’ambito di un’offerta pubblica di riacquisto (programma di riacquisto) che rientra nel campo d’applicazione degli articoli 142 capoverso 1 lettera a e 143 capoverso 1 LInFi è ammesso se:
2 Fatto salvo l’articolo 124, il riacquisto di titoli di partecipazione propri, al prezzo fisso o mediante emissione di opzioni put, nell’ambito di un programma di riacquisto che rientra nel campo d’applicazione degli articoli 142 capoverso 1 lettera a e 143 capoverso 1 LInFi è ammesso se:
3 La Commissione delle offerte pubbliche di acquisto può, in singoli casi, autorizzare riacquisti di un volume superiore a quello previsto dai capoversi 1 lettere b e c e 2 lettera b, se ciò è conciliabile con gli interessi degli investitori.
4 Si presume che gli articoli 142 capoverso 1 lettera a e 143 capoverso 1 LInFi non siano violati se il prezzo di acquisto pagato su una linea separata di negoziazione supera al massimo del 2 per cento:
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.