(Art. 110 FinMIA)
1 The counterparties may reduce initial margins by no more than CHF 50 million.
2 The amount of the initial margins of a counterparty that belongs to a financial or insurance group or a group is determined taking all of the group companies into account.
3 In the case of intra-group transactions, the initial margin may be reduced by no more than CHF 10 million.
31 Inserted by No I of the O of 5 July 2017, in force since 1 Aug. 2017 (AS 2017 3715).
(art. 110 LInFi)
1 Le controparti possono ridurre i margini iniziali di 50 milioni di franchi al massimo.
2 L’entità dei margini iniziali di una controparte appartenente a un gruppo finanziario o assicurativo oppure a un gruppo è determinata tenendo conto di tutte le società del gruppo.
3 Nelle operazioni infragruppo il margine iniziale può essere ridotto di 10 milioni di franchi al massimo.
31 Introdotto dal n. I dell’O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715).
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