958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi)

Art. 96 Intra-group flow of information

Counterparties may exchange with their group companies and branches abroad all data necessary for immediate fulfilment of the duties arising from this chapter.

Art. 96 Flusso di informazioni all’interno del gruppo

Le controparti possono scambiare con le società del loro gruppo e le loro succursali all’estero tutti i dati necessari all’adempimento diretto degli obblighi di cui al presente capitolo.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.