958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi)

Art. 97 Clearing duty

1 Counterparties must clear transactions in derivatives in accordance with Article 101 that were not conducted via a trading venue (OTC derivatives transactions) through a central counterparty authorised or recognised by FINMA.

2 This duty does not apply to transactions with small counterparties or for transactions between such counterparties.

3 A counterparty may assume that its counterparty's declaration concerning its characteristics is correct insofar as there are no indications to the contrary.

4 In order to complement the duty detailed in Article 112, the Federal Council may order that all derivatives transactions conducted via a trading venue or organised trading facility must be cleared by a central counterparty authorised or recognised by FINMA.

5 FINMA may allow clearing by an unrecognised central counterparty in individual cases, provided this does not adversely affect the protective purpose of this Act.

Art. 97 Obbligo di compensazione

1 Le controparti devono compensare per il tramite di una controparte centrale autorizzata o riconosciuta dalla FINMA tutte le operazioni in derivati ai sensi dell’articolo 101 non trattate per il tramite di una sede di negoziazione (operazioni in derivati OTC).

2 Tale obbligo non si applica alle operazioni con piccole controparti o alle operazioni che tali controparti effettuano tra di loro.

3 In assenza di indicazioni contrarie, una controparte può presupporre l’esattezza della dichiarazione della sua controparte circa le caratteristiche della stessa.

4 A complemento dell’obbligo di cui all’articolo 112, il Consiglio federale può disporre che tutte le operazioni in derivati effettuate presso una sede di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione siano compensate per il tramite di una controparte centrale autorizzata o riconosciuta dalla FINMA.

5 La FINMA può consentire in casi specifici la compensazione per il tramite di una controparte centrale non riconosciuta, sempre che ciò non pregiudichi le finalità di tutela della presente legge.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.