958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi)

Art. 85 Suspension of voting rights

FINMA may suspend the voting rights attached to shares or units held by qualified participants in order to enforce Article 9 paragraphs 3 and 5.

Art. 85 Sospensione del diritto di voto

Ai fini dell’esecuzione dell’articolo 9 capoversi 3 e 5, la FINMA può sospendere il diritto di voto vincolato ad azioni o quote detenute da persone con una partecipazione qualificata.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.