958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi)

Art. 53 Procedure in the event of the default of a participant

1 The central counterparty shall take measures to limit the credit and liquidity risks in the event of a participant's default.

2 To cover any losses in the event of a participant's default, it shall use collateral and capital in the following order:

a.
margins of the defaulting participant;
b.
default fund contributions of the defaulting participant;
c.
dedicated capital of the central counterparty;
d.
default fund contributions of non-defaulting participants.

3 It shall issue rules governing how more extensive losses are to be covered. It may not:

a.
use the initial margins of non-defaulting participants to cover losses caused by the default of another participant;
b.
use the collateral of indirect participants to cover losses caused by the default of a participant or other indirect participant; or
c.
use an indirect participant's funds in excess of the margin requirement deposited with it in accordance with Article 59 paragraph 3 to cover losses caused by the default of a participant or other indirect participant.

Art. 53 Procedura in caso di inadempienza di un partecipante

1 La controparte centrale prevede misure per limitare i rischi di credito e di liquidità che insorgono in caso di inadempienza di un partecipante.

2 Per coprire le eventuali perdite causate dall’inadempienza di un partecipante essa utilizza le garanzie e i fondi propri nel seguente ordine:

a.
i margini versati dal partecipante inadempiente;
b.
i contributi del partecipante inadempiente al fondo di garanzia;
c.
i fondi propri dedicati della controparte centrale;
d.
i contributi dei partecipanti non inadempienti al fondo di garanzia.

3 Essa prevede regole per la copertura di perdite più estese. Non può utilizzare:

a.
i margini versati da partecipanti non inadempienti per coprire le perdite derivanti dall’inadempienza di un altro partecipante;
b.
le garanzie dei partecipanti indiretti per coprire le perdite derivanti dall’inadempienza di un partecipante o di un altro partecipante indiretto;
c.
i margini che eccedono quelli dovuti dal partecipante indiretto secondo l’articolo 59 capoverso 3 e depositati presso di essa, per coprire le perdite derivanti dall’inadempienza di un partecipante o di un altro partecipante indiretto.
 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.