1 When a stock exchange suspends trading in a security listed on it at the initiative of the issuer or due to extraordinary circumstances, it shall immediately publish its decision.
2 If trading in a security is suspended, it shall also be suspended on all of the other trading venues where the security in question is admitted to trading.
1 Se, su iniziativa dell’emittente o a motivo di circostanze straordinarie, una borsa sospende il commercio di un valore mobiliare che vi è quotato, essa pubblica senza indugio tale decisione.
2 Se il commercio di un valore mobiliare è sospeso, tutte le altre sedi di negoziazione presso le quali detto valore mobiliare è ammesso al commercio ne sospendono il commercio.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.