1 The Takeover Board shall issue the decisions necessary for the enforcement of the provisions of this chapter and its implementing provisions and shall monitor compliance with the statutory and regulatory provisions. It may publish the decisions.
2 Persons and companies subject to a notification duty in accordance with Article 134, and persons and companies who are entitled to party status in accordance with Article 139 paragraphs 2 and 3 must provide all the information and surrender any documents to the Takeover Board which the latter requires to perform its tasks.
3 If the Takeover Board becomes aware of violations of the provisions of this chapter or of other irregularities, it shall ensure that an orderly situation is restored and that the irregularities are remedied.
4 If the Takeover Board becomes aware of any general felonies or misdemeanours or infringements of this Act, it shall promptly notify the competent prosecution authorities.
1 La Commissione emana le decisioni necessarie all’esecuzione delle disposizioni del presente capitolo e delle sue disposizioni di esecuzione e sorveglia l’osservanza delle prescrizioni legali e regolamentari. Essa può pubblicare le sue decisioni.
2 Le persone e le società soggette all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 134, nonché le persone e le società che possono assumere la qualità di parti secondo l’articolo 139 capoversi 2 e 3 devono fornire alla Commissione tutte le informazioni e i documenti necessari all’adempimento dei suoi compiti.
3 Se ha notizia di infrazioni alle disposizioni del presente capitolo o di altre irregolarità, la Commissione provvede al ripristino della situazione conforme legale e alla soppressione delle irregolarità.
4 Se ha notizia di crimini e delitti di diritto comune, nonché di infrazioni alla presente legge, la Commissione ne informa immediatamente le competenti autorità di perseguimento penale.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.