1 The offeror must publish the result of the offer upon expiry of the offer period.
2 If the conditions of the offer are met, the offeror must extend the offer period for those holders of shares and other equity securities who have not yet accepted the offer.
1 L’offerente deve pubblicare l’esito dell’offerta pubblica di acquisto allo scadere del termine dell’offerta.
2 Se le condizioni dell’offerta sono adempiute, l’offerente deve prorogarne il termine per i detentori di azioni e altri titoli di partecipazione che non l’hanno ancora accettata.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.