958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi)

Art. 129 Right of withdrawal of the seller

The seller may withdraw a contract or rescind an executed sale if these were concluded or executed on the basis of a prohibited offer.

Art. 129 Diritto di recesso del venditore

Il venditore può recedere da un contratto o annullare un contratto già concluso se esso è stato concluso o effettuato sulla base di un’offerta vietata.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.