1 The report is to be submitted at the latest on the working day following the conclusion, amendment or termination of the derivatives transaction.
2 For each transaction, the following must be reported as a minimum:
3 The Federal Council may make provision for the reporting of other details and governs the reporting format.
4 Reports to a recognised foreign trade repository may include further details. If these consist of personal data, the approval of the person in question is to be obtained.
1 La comunicazione deve essere effettuata al più tardi il giorno lavorativo successivo alla conclusione, alla modifica o alla cessazione dell’operazione in derivati.
2 Per ciascuna operazione occorre almeno comunicare:
3 Il Consiglio federale può prevedere la comunicazione di ulteriori indicazioni e ne disciplina il formato.
4 La comunicazione a un repertorio estero di dati sulle negoziazioni riconosciuto può contenere indicazioni più estese. Qualora si tratti di dati personali, va ottenuto il consenso della persona interessata.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.