1 Derivatives transactions must be reported to a trade repository authorised or recognised by FINMA.
2 The following shall be obliged to report:
3 In the event of a transaction between non-financial counterparties, paragraph 2 letters b and c apply by analogy. A transaction between small non-financial counterparties does not have to be reported.
4 If the transaction is cleared centrally, the report is submitted by the central counterparty. If a recognised foreign central counterparty does not submit reports, the reporting duty shall remain with the counterparties.
5 Third parties may be involved in reporting.
6 If there is no trade repository, the Federal Council shall indicate the body to which the report is to be submitted.
1 Le operazioni in derivati devono essere comunicate a un repertorio di dati sulle negoziazioni autorizzato o riconosciuto dalla FINMA.
2 Sono tenute alla comunicazione:
3 Nel caso di un’operazione tra controparti non finanziarie, il capoverso 2 lettere b e c si applica per analogia. Le operazioni tra piccole controparti non finanziarie non devono essere comunicate.
4 In caso di compensazione centrale la comunicazione è effettuata dalla controparte centrale. Se una controparte centrale estera riconosciuta non procede alle comunicazioni, l’obbligo di comunicazione incombe alle controparti.
5 Per effettuare la comunicazione si può ricorrere a terzi.
6 In assenza di un repertorio di dati sulle negoziazioni, il Consiglio federale designa il servizio al quale deve essere effettuata la comunicazione.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.