956.1 Federal Act of 22 June 2007 on the Swiss Financial Market Supervisory Authority (Financial Market Supervision Act, FINMASA)

956.1 Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA)

Art. 52 Statute of limitations

The prosecution of offences under this Act and under the financial market acts become time barred after seven years.

Art. 49 Infrazioni commesse nell’azienda

Si può prescindere dalla determinazione delle persone punibili e condannare in loro vece l’azienda al pagamento della multa (art. 7 della LF del 22 mar. 1974104 sul diritto penale amministrativo), se:

a.
la determinazione delle persone punibili ai sensi dell’articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo esige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati all’entità della pena; e
b.
per le infrazioni alle disposizioni penali della presente legge o delle leggi sui mercati finanziari è prevista una multa massima di 50 000 franchi.
 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.