956.1 Federal Act of 22 June 2007 on the Swiss Financial Market Supervisory Authority (Financial Market Supervision Act, FINMASA)

956.1 Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA)

Art. 45 Provision of false information

1 Any person who wilfully provides FINMA, an audit company, a supervisory organisation a self-regulatory organisation, or an agent with false information is liable to a custodial sentence of up to three years or to a monetary penalty.94

2 Where the offender acts through negligence, he or she is liable to a fine of up to 250 000 francs.

3 ...95

94 Amended by Annex No II 16 of the Financial Institutions Act of 15 June 2018, in force since 1 Jan. 2020 (AS 2018 5247, 2019 4631; BBl 2015 8901).

95 Repealed by Annex No 13 of the Financial Market Infrastructure Act of 19 June 2015, with effect from 1 Jan. 2016 (AS 2015 5339; BBl 2014 7483).

Art. 43k )

1 L’organismo di vigilanza può effettuare le verifiche degli assoggettati alla vigilanza direttamente o per il tramite di società di audit:

a.
abilitate dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori a esercitare la funzione di revisore secondo l’articolo 6 della legge del 16 dicembre 200589 sui revisori;
b.
sufficientemente organizzate per effettuare tali verifiche; e
c.
che non esercitano nessun’altra attività sottoposta all’obbligo di autorizzazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari.

2 Se la verifica è effettuata da una società di audit secondo il capoverso 1, gli auditor responsabili della verifica devono:

a.
essere abilitati dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori a esercitare la funzione di revisore secondo l’articolo 5 della legge sui revisori;
b.
disporre delle conoscenze specialistiche e dell’esperienza professionale necessarie per effettuare le verifiche di cui al capoverso 1.

3 Gli articoli 24 capoversi 2–5 e 24a–28a si applicano per analogia.

4 Su ordine dell’organismo di vigilanza, gli assoggettati alla vigilanza versano un anticipo dei costi.

 

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