956.1 Federal Act of 22 June 2007 on the Swiss Financial Market Supervisory Authority (Financial Market Supervision Act, FINMASA)

956.1 Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA)

Art. 23 Data processing and public directory

1 As part of its supervisory activity under this Act and the financial market acts, FINMA processes personal data, including particularly sensitive personal data and personality profiles. It regulates the details.

2 It maintains a directory of the supervised persons and entities. This directory is accessible to the public in electronic form.

Art. 22 Informazione del pubblico

1 La FINMA informa almeno una volta all’anno il pubblico sulle sue attività e prassi di vigilanza.

2 Essa non informa su singoli procedimenti eccetto che ve ne sia speciale necessità dal profilo della legislazione in materia di vigilanza, segnatamente se l’informazione è necessaria:

a.
alla protezione dei partecipanti al mercato o degli assoggettati alla vigilanza;
b.
alla rettifica di informazioni false o fallaci; oppure
c.
alla tutela della reputazione della piazza finanziaria svizzera.

3 Se ha informato in merito a un procedimento, la FINMA informa senza indugio anche sulla relativa archiviazione. Può prescinderne su richiesta dell’interessato.

4 Nell’ambito della sua attività informativa complessiva, la FINMA tiene conto dei diritti della personalità degli interessati. La pubblicazione di dati personali può essere effettuata in forma elettronica o a stampa.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.