956.1 Federal Act of 22 June 2007 on the Swiss Financial Market Supervisory Authority (Financial Market Supervision Act, FINMASA)

956.1 Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA)

Art. 20 Tax exemption

1 FINMA is exempt from any taxation by the Confederation, the cantons or the communes.

2 The federal legislation on:

a.
value added tax;
b.
withholding tax;
c.
stamp duties,

is reserved.

Art. 19 Responsabilità

1 Fatto salvo il capoverso 2, la responsabilità della FINMA, dei suoi organi, del suo personale e delle persone da essa incaricate è disciplinata dalla legge del 14 marzo 195843 sulla responsabilità.44

2 La FINMA e le persone da essa incaricate sono responsabili soltanto se:

a.
hanno violato importanti doveri d’ufficio; e
b.
i danni non sono riconducibili a violazioni di obblighi da parte di una persona sottoposta a vigilanza.

43 RS 170.32

44 Nuovo testo giusta dall’all. n. 8 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.