956.1 Federal Act of 22 June 2007 on the Swiss Financial Market Supervisory Authority (Financial Market Supervision Act, FINMASA)

956.1 Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA)

Art. 16 Reserves

FINMA shall within a reasonable time form reserves for the exercise of its supervisory activity in an amount equivalent to one annual budget.

Art. 15 Finanziamento

1 La FINMA riscuote emolumenti per singole procedure di vigilanza e per prestazioni di servizi. Inoltre, per ambito di vigilanza, riscuote ogni anno dagli assoggettati alla vigilanza una tassa di vigilanza per i costi non coperti dagli emolumenti.

2 La tassa di vigilanza è calcolata in funzione dei seguenti criteri:

a.31
...
abis.32
per gli assoggettati alla vigilanza secondo l’articolo 1a della legge dell’8 novembre 193433 sulle banche, secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera e della legge del 15 giugno 201834 sugli istituti finanziari e secondo la legge del 25 giugno 193035 sulle obbligazioni fondiarie sono determinanti la somma di bilancio e il volume dei valori trattati; per gli assoggettati alla vigilanza secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettere c e d della legge sugli istituti finanziari sono determinanti l’entità del patrimonio gestito, il reddito lordo e le dimensioni aziendali; per gli assoggettati alla vigilanza secondo l’articolo 1b della legge sulle banche sono determinanti la somma di bilancio e il reddito lordo;
ater.36
per gli assoggettati alla vigilanza in virtù della legge del 19 giugno 201537 sull’infrastruttura finanziaria sono determinanti la somma di bilancio e il volume dei valori trattati oppure, se non vengono trattati valori, il reddito lordo;
b.
per gli assoggettati alla vigilanza in virtù della legge del 23 giugno 200638 sugli investimenti collettivi sono determinanti l’entità del patrimonio gestito, il reddito lordo e le dimensioni aziendali;
c.
per un’impresa di assicurazione ai sensi della legge del 17 dicembre 200439 sulla sorveglianza degli assicuratori è determinante la sua quota di partecipazione al volume complessivo di premi incassati da tutte le imprese di assicurazione; per gli intermediari d’assicurazioni ai sensi dell’articolo 43 capoverso 1 della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori sono determinanti il loro numero e loro dimensioni aziendali;
d.40
per gli organismi di autodisciplina ai sensi della legge del 10 ottobre 199741 sul riciclaggio di denaro sono determinanti il reddito lordo e il numero di membri;
e.42
per un organismo di vigilanza secondo il titolo terzo è determinante la quota degli assoggettati alla sua vigilanza rispetto al numero complessivo degli assoggettati alla vigilanza di tutti gli organismi di vigilanza; la tassa di vigilanza copre anche le spese della FINMA causate dagli assoggettati alla vigilanza che non sono coperte dagli emolumenti.

3 Il Consiglio federale può disporre che la tassa di vigilanza sia suddivisa in una tassa fissa di base e in una tassa variabile supplementare.

4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli, segnatamente:

a.
le basi di calcolo;
b.
gli ambiti di vigilanza ai sensi del capoverso 1; e
c.
la ripartizione tra gli ambiti di vigilanza dei costi da finanziare mediante la tassa di vigilanza.

31 Privo d’oggetto, vedi art. 75 cpv. 5 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari (RS 954.1)

32 Introdotta dall’all. n. II 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

33 RS 952.0

34 RS 954.1

35 RS 211.423.4

36 Ex lett. abis. Introdotta dall’all. n. 13 della LF del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

37 RS 958.1

38 RS 951.31

39 RS 961.01

40 Nuovo testo giusta l’all. n. II 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

41 RS 955.0

42 Nuovo testo giusta l’all. n. II 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

 

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