956.1 Federal Act of 22 June 2007 on the Swiss Financial Market Supervisory Authority (Financial Market Supervision Act, FINMASA)

956.1 Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA)

Art. 14 Official secrecy

1 The staff and the management bodies must observe secrecy on official matters.

2 The duty of secrecy continues to apply after termination of employment or membership of a management body of FINMA.

3 The staff and the individual members of the management bodies of FINMA may not without authorisation from FINMA disclose in evidentiary hearings and in court proceedings as parties, witnesses or expert witnesses matters that have come to their knowledge in the course of their duties and that relate to their official tasks.

4 Official secrecy applies to all FINMA agents (audit agents, investigating agents, restructuring agents, liquidators, administrators in bankruptcy).29

29 Amended by Annex No 8 of the FA of 20 June 2014 (Consolidation of Oversight through Audit Companies), in force since 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857).

Art. 13a Trattamento dei dati

1 La FINMA tratta in forma cartacea o in uno o più sistemi d’informazione i dati del suo personale necessari per l’adempimento dei compiti previsti dalla presente legge, in particolare per:

a.
la costituzione, l’esecuzione e la cessazione dei rapporti di lavoro;
b.
la gestione del personale e dei salari;
c.
lo sviluppo del personale;
d.
la valutazione delle prestazioni;
e.
i provvedimenti d’integrazione in caso di malattia e infortunio.

2 Può trattare, in quanto necessari all’adempimento dei compiti di cui al capoverso 1, i seguenti dati del suo personale, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità:

a.
dati relativi alla persona;
b.
dati sullo stato di salute con riferimento alla capacità al lavoro;
c.
dati sulle prestazioni, sulle potenzialità e sullo sviluppo personale e professionale;
d.
dati necessari nel quadro della collaborazione all’applicazione del diritto delle assicurazioni sociali;
e.
atti procedurali e decisioni di autorità attinenti al lavoro.

3 Emana disposizioni di esecuzione concernenti:

a.
l’architettura, l’organizzazione e la gestione del sistema o dei sistemi d’informazione;
b.
il trattamento dei dati, in particolare la raccolta, la conservazione, l’archiviazione e la distruzione degli stessi;
c.
le autorizzazioni al trattamento dei dati;
d.
le categorie di dati di cui al capoverso 2;
e.
la protezione e la sicurezza dei dati.

29 Introdotto dall’all. n. II 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.