(Art. 45 FinIA)
1 The minimum capital of securities firms must amount to at least CHF 1.5 million and be paid up in full. This amount must be maintained at all times.
2 In the case of companies formed using a contribution in kind, the value of the assets contributed and the extent of liabilities must be verified by a licensed audit firm. This also applies to the conversion of an existing company into a securities firm.
3 In the case of securities firms in the form of a partnership, capital is deemed to be:
4 Assets in accordance with paragraph 3 may only be counted towards the minimum capital requirement if a declaration is provided to the effect that:
5 The declaration in accordance with paragraph 4 is irrevocable. It must be made in writing or in another form demonstrable via text and filed with the audit firm.
6 FINMA may allow securities firms in the form of a partnership to provide, instead of minimum capital in accordance with paragraphs 3 and 4, collateral of at least CHF 1.5 million, for example in the form of a bank guarantee or a cash deposit in a blocked account with a bank.
7 Where there are legitimate grounds for so doing, FINMA can stipulate a higher minimum capital requirement.
(art. 45 LIsFi)
1 Il capitale minimo della società di intermediazione mobiliare deve ammontare a 1,5 milioni di franchi ed essere versato interamente. Va mantenuto durevolmente.
2 In caso di fondazione mediante conferimenti in natura, il valore degli attivi apportati e il volume dei passivi devono essere verificati da una società di audit abilitata. Tale procedura si applica anche in caso di trasformazione di un’impresa esistente in una società di intermediazione mobiliare.
3 Per le società di intermediazione mobiliare che rivestono la forma di società di persone il capitale si compone:
4 Gli averi di cui al capoverso 3 possono essere computati nel capitale minimo soltanto se da una dichiarazione risulta che:
5 La dichiarazione di cui al capoverso 4 è irrevocabile. Deve essere fornita in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo e depositata presso la società di audit.
6 La FINMA può autorizzare le società di intermediazione mobiliare che rivestono la forma di società di persone a depositare una garanzia minima di 1,5 milioni di franchi al posto del capitale minimo ai sensi dei capoversi 3 e 4, per esempio sotto forma di garanzia bancaria o di conferimento in contanti su un conto bancario bloccato.
7 In casi motivati, la FINMA può esigere un capitale minimo più elevato.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.