FINMA and the restructuring agent or bankruptcy liquidator shall coordinate their actions as far as possible with authorities and governing bodies in Switzerland and abroad.
La FINMA e l’incaricato del risanamento o il liquidatore del fallimento coordinano per quanto possibile il loro operato con le autorità e gli organi nazionali ed esteri.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.