952.05 Ordinance of 30 August 2012 of the Swiss Financial Market Supervisory Authority on the Insolvency of Banks and Securities Dealers (Banking Insolvency Ordinance, BIO-FINMA)

952.05 Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 30 agosto 2012 sull'insolvenza di banche e società di intermediazione mobiliare (Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria, OIB-FINMA)

Art. 34 Contestation of realisation actions

1 The bankruptcy liquidator shall periodically draw up a realisation plan containing information on the bankruptcy assets awaiting realisation and the nature of their realisation.

2 Realisation actions that may proceed without delay in accordance with Article 31 need not be included in the realisation plan.

3 The assignment of legal claims under Article 33 does not constitute a realisation action.

4 The bankruptcy liquidator forwards the realisation plan to the creditors and sets them a deadline within which they may demand a contestable ruling from FINMA on individual realisation actions contained therein.

Art. 34 Impugnazione di atti di realizzazione

1 Il liquidatore del fallimento allestisce periodicamente un piano di realizzazione che informa sui rimanenti attivi del fallimento da realizzare e sul modo di procedere alla realizzazione.

2 Gli atti di realizzazione che possono essere effettuati senza differimento ai sensi dell’articolo 31 capoverso 3 non devono essere inclusi nel piano di realizzazione.

3 Una cessione dei diritti ai sensi dell’articolo 33 non è considerata un atto di realizzazione.

4 Il liquidatore del fallimento comunica il piano di realizzazione ai creditori e fissa loro un termine entro il quale possono chiedere alla FINMA di rendere una decisione impugnabile per ogni atto di realizzazione previsto.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.