1 Where a joint claim against the bank exists, the group shall be treated as a creditor in its own right, separate from its individual members.
2 Solidary claims shall be attributed to the solidary creditors in equal shares, provided the bank has no setting-off right. The shares are treated as claims on the part of each individual solidary creditor.
1 Se esistono crediti comuni nei confronti della banca, il possesso comune deve essere trattato come un creditore distinto dagli aventi diritto.
2 I crediti solidali devono essere accreditati in parti uguali a tutti i creditori solidali, purché la banca non goda di un diritto di compensazione. I singoli riparti sono considerati crediti dei singoli creditori solidali.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.