1 The master fund shall inform FINMA without delay of the identity of every feeder fund that invests in its units.
2 It shall not charge the feeder fund an issue or redemption commission for investments in its units.
3 It shall ensure that all information required by law or contract is made available in a timely manner to the feeder fund, its custodian bank and the audit company as well as FINMA. In so doing, it shall comply with its statutory and contractual obligations regarding the disclosure of data and data protection.
1 Il fondo «master» informa senza indugio la FINMA dell’identità di ogni fondo «feeder» che investe nelle proprie quote.
2 Al fondo «feeder» il fondo «master»» non addebita commissioni di emissione e di riscatto per l’investimento nelle proprie quote.
3 Il fondo «master» si assicura che tutte le necessarie informazioni legali o contrattuali siano messe tempestivamente a disposizione del fondo «feeder», della sua banca depositaria, della società di audit nonché della FINMA. Per questo si attiene agli obblighi legali e contrattuali concernenti la pubblicazione di dati e la loro protezione.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.