951.312 Ordinance of 27 August 2014 of the Swiss Financial Market Supervisory Authority on Collective Investment Schemes (FINMA Collective Investment Schemes Ordinance, CISO-FINMA)

951.312 Ordinanza del 27 agosto 2014 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitale (Ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi, OICol-FINMA)

Art. 30 OTC transactions

1 OTC transactions may only be concluded on the basis of a standardised framework agreement which complies with the pertinent international standards.

2 The counterparty must:

a.
be a regulated financial intermediary specialised in such types of transactions;
b.
ensure proper execution of the contract; and
c.
meet the credit rating requirements stipulated in Article 31 paragraph 1.

3 It must be possible to reliably and verifiably value an OTC derivative on a daily basis and to sell or close out the derivative at market value at any time.

4 If the market price for an OTC derivative is not available, it must be possible at all times to determine the price at any time using appropriate valuation models that are recognised in practice, based on the market value of the underlyings from which the derivative was derived;

5 Before concluding a contract for a derivative under paragraph 4, specific offers must be obtained from at least two potential counterparties. The contract is to be concluded with the counterparty providing the most favourable offer in terms of price. A deviation from this principle is possible for reasons relating to risk diversification, or where other parts of the contract such as credit rating or the range of services offered by the counterparties in another offer seem are more advantageous overall for the investors.

6 If it is in the investors’ best interests, obtaining offers from at least two potential counterparties may be dispensed with. The reasons for doing so must be clearly documented.

7 The conclusion of the transaction and pricing must be clearly documented.

Art. 30 Operazioni OTC

1 Le operazioni OTC possono essere concluse unicamente sulla base di un contratto quadro standardizzato conforme agli standard internazionali applicabili.

2 La controparte deve:

a.
essere un intermediario finanziario sottoposto alla vigilanza e specializzato in questo genere di operazioni;
b.
garantire un’esecuzione ineccepibile dell’operazione; e
c.
adempiere i requisiti di solvibilità di cui all’articolo 31 capoverso 1.

3 Un derivato OTC deve poter essere valutato quotidianamente in modo affidabile e comprensibile e deve poter essere alienato, liquidato o chiuso con un’operazione di compensazione in ogni momento e al valore venale.

4 Se per un derivato OTC non è disponibile un prezzo di mercato, il suo prezzo deve poter essere verificato in ogni momento, ricorrendo a un modello di valutazione adeguato e riconosciuto nella prassi, sulla base del valore venale dei sottostanti dai quali il derivato è stato originato.

5 Prima della conclusione di un contratto su un derivato di cui al capoverso 4 devono essere raccolte, in linea di principio, offerte concrete da almeno due controparti. Il contratto deve essere stipulato con la controparte che ha sottoposto l’offerta più vantaggiosa dal punto di vista del prezzo. È ammessa una deroga a tale principio ai fini della ripartizione dei rischi oppure se altre componenti contrattuali, tra cui la solvibilità o l’offerta di servizi, rendono un’altra offerta nel complesso più vantaggiosa per l’investitore.

6 In via eccezionale è possibile rinunciare a raccogliere offerte da almeno due controparti se è nell’interesse degli investitori. I motivi devono essere documentati in modo comprensibile.

7 La conclusione del contratto e la determinazione del prezzo devono essere documentate in modo comprensibile.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.