1 The fund management company or SICAV shall conclude derivative transactions on an exchange or other regulated market which is open to the public.
2 Transactions with OTC derivatives (OTC transactions) are permitted, provided the conditions stipulated in Articles 30 and 31 are met.
1 La direzione del fondo o la SICAV conclude operazioni con derivati che sono negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico.
2 Le operazioni con derivati OTC (operazioni OTC) sono autorizzate se le condizioni di cui agli articoli 30 e 31 sono soddisfatte.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.