1 As defined in Article 77 paragraph 1 letter a CISO7, an exposure-increasing credit derivative is not deemed a guarantee.
2 The debtor of reference of a credit derivative must have outstanding equity or debt securities or rights to equity or debts that are traded on an exchange or another regulated market open to the public.
1 Un derivato creditizio aumentante l’impegno non è considerato una fideiussione ai sensi dell’articolo 77 capoverso 1 lettera a OICol7.
2 Il debitore di riferimento di un derivato creditizio deve avere in essere titoli di partecipazione, titoli di credito o diritti di credito che sono negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.