951.312 Ordinance of 27 August 2014 of the Swiss Financial Market Supervisory Authority on Collective Investment Schemes (FINMA Collective Investment Schemes Ordinance, CISO-FINMA)

951.312 Ordinanza del 27 agosto 2014 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitale (Ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi, OICol-FINMA)

Art. 26 Structured products, derivative components and warrants

1 In order to comply with the statutory and regulatory provisions for risk diversification, the underlying and the issue of a structured product must be taken into account.

2 If a structured product has one or more derivative components, these must be treated in accordance with the provisions in this section.

3 To establish the amount eligible for the overall exposure and the risk diversification requirements, the structured product is to be broken down into its components, if it has leverage. The components are to be considered individually. The breakdown is to be documented.

4 If structured products that cannot be broken down are used as a not negligible part of the fund’s assets, the model approach as a risk measurement procedure is to be applied.

5 Derivative components of a financial instrument must be taken into account in compliance with statutory and regulatory risk diversification provisions, and are eligible for the overall exposure to derivatives.

6 Warrants must be treated as derivatives in accordance with the provisions of this section. An option belonging to a warrant bond is deemed a warrant.

Art. 26 Prodotti strutturati, componenti derivate e «warrant»

1 In presenza di un prodotto strutturato, i relativi sottostanti ed emittenti devono essere presi in considerazione nel quadro del rispetto delle prescrizioni legali e regolamentari in materia di ripartizione dei rischi.

2 Se un prodotto strutturato contiene una o più componenti derivate, esse devono essere trattate secondo le disposizioni della presente sezione.

3 Per il calcolo dell’importo che deve essere computato sulla somma degli impegni e sui limiti di cui alle prescrizioni in materia di ripartizione dei rischi il prodotto strutturato deve essere scomposto nelle sue componenti se ha un effetto leva. Le componenti devono essere prese in considerazione singolarmente. La scomposizione deve essere documentata.

4 Se vengono utilizzati prodotti strutturati non scomponibili per una quota non trascurabile del patrimonio del fondo, deve essere utilizzato l’approccio modello come procedura di misurazione del rischio.

5 Le componenti derivate di uno strumento finanziario devono essere prese in considerazione nel quadro del rispetto delle prescrizioni legali e regolamentari in materia di ripartizione dei rischi e computate alla somma degli impegni in derivati.

6 I «warrant» devono essere trattati come derivati ai sensi delle disposizioni della presente sezione. L’opzione facente parte di un prestito a opzione deve essere considerata come un «warrant».

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.