951.312 Ordinance of 27 August 2014 of the Swiss Financial Market Supervisory Authority on Collective Investment Schemes (FINMA Collective Investment Schemes Ordinance, CISO-FINMA)

951.312 Ordinanza del 27 agosto 2014 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitale (Ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi, OICol-FINMA)

Art. 105 Distributions

(Art. 91 CISA)

1 Interim distributions of net income are only permitted if specified in the fund regulations.

2 Capital gains may only be distributed if the following conditions are met:

a.
The fund regulations must provide for the distribution.
b.
The capital gains must be realised.
c.
They do not constitute interim distributions.

3 The distribution of capital gains is also permitted if there are capital losses from previous years.

4 No share in profit may be disbursed.

Art. 105 Distribuzioni

(art. 91 LICol)

1 Le distribuzioni intermedie di redditi sono autorizzate solo se previste nel regolamento del fondo.

2 Gli utili di capitale possono essere distribuiti solo alle seguenti condizioni:

a.
la distribuzione deve essere prevista nel regolamento del fondo;
b.
gli utili di capitale devono essere realizzati;
c.
non si tratta di una distribuzione intermedia.

3 La distribuzione di utili di capitale è ammessa anche se vi sono state perdite di capitale negli esercizi contabili precedenti.

4 L’attribuzione di una partecipazione agli utili non è ammessa.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.