(Arts. 26 para. 3, 79, 80, 83 para. 4 CISA; Art. 35a para. 1 let. 1 and 39 CISO46)
1 The issue and redemption price, or net asset value, must be published in the print media or electronic platforms cited in the prospectus each time units are issued and redeemed.
2 Prices for securities funds and other funds must also be published at least twice a month.
3 Prices of the following collective investment schemes must be published at least once a month:
4 The weeks and weekdays on which publication takes place pursuant to paragraphs 2 and 3 must be stated in the prospectus.
5 If the net asset value is published, it must be flagged «exclusive of commission».
(art. 26 cpv. 3, 79, 80, 83 cpv. 4 LICol e 35a cpv. 1 lett. l, 39 OICol46)
1 Il prezzo di emissione, il prezzo di riscatto e il valore netto di inventario sono pubblicati negli organi di stampa o sulle piattaforme elettroniche indicate nel prospetto a ogni emissione e riscatto di quote.
2 I prezzi dei fondi in valori mobiliari e altri fondi devono inoltre essere pubblicati almeno due volte al mese.
3 Per i seguenti investimenti collettivi di capitale i prezzi devono essere pubblicati almeno una volta al mese:
4 Le settimane e i giorni nei quali è effettuata la pubblicazione secondo i capoversi 2 e 3 vanno indicati nel prospetto.
5 Se il valore netto di inventario è pubblicato, deve essere aggiunta la menzione «commissioni non comprese».
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.