951.311 Ordinance of 22 November 2006 on Collective Investment Schemes (Collective Investment Schemes Ordinance, CISO)

951.311 Ordinanza del 22 novembre 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Ordinanza sugli investimenti collettivi, OICol)

Art. 84 Limit to the equity interest in a single issuer

(Art. 57 para. 2 CISA)

1 Neither the fund management company nor the SICAV may acquire equity securities representing more than 10 percent of the overall voting rights in a company or which would enable it to exert a material influence on the management of an issuing company.

2 FINMA may grant an exception provided the fund management company or the SICAV provides evidence that it does not exert a material influence.

3 The fund management company and the SICAV may acquire the following on behalf of the fund assets:

a.
up to 10 percent of the non-voting equity paper, debt instruments or money market instruments of the same issuer;
b.
up to 25 percent of the units in other collective investment schemes which meets the requirements specified in Article 73.

4 The limit defined in paragraph 3 does not apply if, at the time of acquisition, the gross amount of the debt instruments, the money market instruments or the units in other collective investment schemes cannot be calculated.

5 The limits defined in paragraphs 1 and 3 do not apply to securities and money market instruments which are issued or guaranteed by a country or public body belonging to the OECD or by international public bodies of which Switzerland or a member state of the European Union is a member.

Art. 84 Limitazione della partecipazione a un solo emittente

(art. 57 cpv. 2 LICol)

1 Né la direzione del fondo, né la SICAV possono acquistare diritti di partecipazione che ammontano complessivamente a oltre il 10 per cento dei diritti di voto o che consentono loro di esercitare un influsso essenziale sulla direzione di un emittente.

2 La FINMA può consentire un’eccezione, sempre che la direzione del fondo o la SICAV provi di non esercitare un influsso essenziale.

3 La direzione del fondo e la SICAV possono acquistare per il patrimonio del fondo al massimo:

a.
il 10 per cento sia dei titoli di partecipazione senza diritto di voto, sia delle obbligazioni, sia degli strumenti del mercato monetario del medesimo emittente;
b.
il 25 per cento delle quote di altri investimenti collettivi di capitale che adempiono le esigenze di cui all’articolo 73.

4 La limitazione ai sensi del capoverso 3 non si applica se al momento dell’acquisto non è possibile calcolare l’importo lordo delle obbligazioni, degli strumenti del mercato monetario o delle quote di altri investimenti collettivi di capitale.

5 Le limitazioni ai sensi dei capoversi 1 e 3 non si applicano ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato o da un ente di diritto pubblico dell’OCSE oppure da un’organizzazione internazionale di diritto pubblico alla quale appartiene la Svizzera o uno Stato dell’Unione europea.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.