(Art. 55 para. 1 let. c and d and para. 2 CISA)
1 At the expense of a securities fund:
2 Securities funds may borrow the equivalent of up to 10 percent of the net assets on a temporary basis.
3 Securities lending and repurchase agreements in the form of reverse repos are not deemed to be lending pursuant to paragraph 1a.
4 Repurchase agreements in the form of repos pursuant to paragraph 2 are deemed to be borrowing unless the funds obtained are used as part of an arbitrage transaction for the acquisition of securities of a similar type in connection with a reverse repo.
(art. 55 cpv. 1 lett. c e d, nonché cpv. 2 LICol)
1 A carico del fondo in valori mobiliari:
2 I fondi in valori mobiliari possono assumere temporaneamente crediti fino al 10 per cento al massimo del patrimonio netto del fondo.
3 Il prestito di valori mobiliari e le operazioni pensionistiche effettuate come reverse repo non sono considerati concessione di credito ai sensi del capoverso 1 lettera a.
4 Le operazioni pensionistiche effettuate come repo sono considerate assunzione di credito ai sensi del capoverso 2, tranne nel caso in cui i mezzi ottenuti siano utilizzati nel quadro di un’operazione di arbitraggio per la ripresa di valori mobiliari del medesimo tipo e della medesima bonità in relazione con un’operazione pensionistica opposta (reverse repo).
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.