1 In respect of a self-managed SICAV and an externally managed SICAV that delegates administration to an authorised fund management company and portfolio management to another manager of collective assets, company shareholders must provide a minimum investment amount of 500,000 Swiss francs at the time of formation.
2 Where the externally managed SICAV delegates administration and portfolio management to the same authorised fund management company, company share- holders must provide a minimum investment amount of 250,000 Swiss francs at the time of formation.
3 The minimum investment amount must be maintained at all times.
4 A SICAV shall notify FINMA of any shortfall immediately.
92 Amended by No I of the Ordinance of 13 Feb. 2013, in force since 1 March 2013 (AS 2013 607).
1 All’atto della costituzione di una SICAV con gestione autonoma e di una SICAV con gestione di terzi che delegano l’amministrazione a una direzione del fondo autorizzata e la gestione del portafoglio a un altro gestore di investimenti collettivi di capitale, gli azionisti imprenditori devono effettuare un conferimento minimo di 500 000 franchi.
2 All’atto della costituzione di una SICAV con gestione di terzi che delega l’amministrazione e la gestione del portafoglio alla stessa direzione del fondo autorizzata, gli azionisti imprenditori devono effettuare un conferimento minimo di 250 000 franchi.
3 Il conferimento minimo deve essere mantenuto durevolmente.
4 La SICAV comunica senza indugio alla FINMA un calo al di sotto del minimo.
96 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.