(Art. 95 para. 1 let. a and b CISA)
1 In the case of the merging of two investment funds, the investors of the fund being transferred receive an equivalent number of units in the acquiring fund. The fund being transferred is terminated without liquidation.
2 The fund contract governs the merging procedure. In particular, it contains provisions regarding:
3 FINMA may grant limited deferment of repayment if the merger is likely to take more than one day.
4 The fund management company shall notify FINMA that the merger has been completed.
5 ...167
167 Repealed by Annex 11 No 1 of the Financial Services Ordinance of 6 Nov. 2019, with effect from 1 Jan. 2020 (AS 2019 4459).
(art. 95 cpv. 1 lett. a e b LICol)
1 In caso di riunione di due fondi di investimento, gli investitori del fondo di investimento da trasferire ricevono quote di uguale entità del fondo di investimento da riprendere. Il fondo di investimento da trasferire è sciolto senza liquidazione.
2 Il contratto del fondo disciplina la procedura di riunione di fondi di investimento. Esso contiene in particolare disposizioni concernenti:
3 La FINMA può autorizzare una dilazione limitata del rimborso se la riunione richiede presumibilmente più di un giorno.
4 La direzione del fondo comunica alla FINMA la conclusione della riunione.
5 ...170
170 Abrogato dall’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
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