1 The Governing Board shall consist of three members, to whom deputies shall be assigned.
2 The members of the Governing Board and their deputies shall be appointed by the Federal Council on the recommendation of the Bank Council. Their term of office shall be six years. Re-election is possible.
3 The Federal Council shall designate the chairperson and the vice-chairperson of the Governing Board.
1 La Direzione generale è composta di tre membri. Essi sono assistiti da supplenti.
2 I membri della Direzione generale e i loro supplenti sono nominati dal Consiglio federale su proposta del Consiglio di banca. La durata del loro mandato è di sei anni. Sono rieleggibili.
3 Il Consiglio federale designa il presidente e il vicepresidente della Direzione generale.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.