951.11 Federal Act of 3 October 2003 on the Swiss National Bank (National Bank Act, NBA)

951.11 Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla Banca nazionale svizzera (Legge sulla Banca nazionale, LBN)

Art. 44 Requirements

1 Persons with an impeccable reputation and a recognised knowledge of monetary, banking and financial issues can be elected as members of the Governing Board. They must, moreover, hold Swiss citizenship and be resident in Switzerland.

2 They may not exercise any other business activity nor hold a federal or cantonal office. The Bank Council may authorise exceptions in cases where a mandate is in the Bank’s interest.

3 The requirements contained in this Article shall also apply to the deputies of the members of the Governing Board.

Art. 44 Requisiti

1 Possono essere elette nella Direzione generale personalità di reputazione irreprensibile e con conoscenze affermate nel campo delle questioni monetarie, bancarie e finanziarie. Esse devono inoltre possedere la cittadinanza svizzera ed essere domiciliate in Svizzera.

2 I membri della Direzione generale non possono svolgere un’altra attività economica, né rivestire cariche ufficiali nella Confederazione o in un Cantone. Il Consiglio di banca può ammettere eccezioni se l’assunzione del mandato è nell’interesse dell’adempimento dei compiti della Banca nazionale.

3 I requisiti di cui al presente articolo si applicano anche ai supplenti dei membri della Direzione generale.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.