950.11 Ordinance of 6 November 2019 on Financial Services (Financial Services Ordinance, FINSO)

950.11 Ordinanza del 6 novembre 2019 sui servizi finanziari (OSerFi)

Art. 97

If a client requests a copy of their file in accordance with Article 72 FinSA, it will be provided to them on a durable data medium.

If the client demands this copy a further time without sufficient reason, the financial service provider can demand compensation.

Art. 97

1 Se un cliente chiede una copia del proprio dossier secondo l’articolo 72 LSerFi, la copia gli viene consegnata su un supporto durevole.

2 Se il cliente chiede un’altra volta una copia senza una ragione sufficiente, il fornitore di servizi finanziari può esigere un indennizzo.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.