(Art. 51 para. 2 FinSA)
1 Securities whose prospectus must, in accordance with Article 51 paragraph 2 FinSA, be reviewed only after publication are designated in Annex 7. Where securities provide for a conversion into other securities or for an acquisition of other securities, this is conditional on these other securities already being admitted for trading on a Swiss trading venue, Swiss DLT trading facility or a recognised foreign trading venue or recognised foreign DLT trading facility.
2 The mention in accordance with Article 40 paragraph 5 FinSA must appear on the cover page of the prospectus.
3 Subject to paragraphs 4 and 5, the prospectus must be submitted to a reviewing body for review within 60 calendar days after commencement of the public offer or admission to trading.
4 In the case of products with a term of 90–180 calendar days, the prospectus must be submitted to a reviewing body for review within ten calendar days after commencement of the public offer or admission to trading.
5 In the case of products with a term of 30–89 calendar days, the prospectus must be submitted to a reviewing body for review within five calendar days after commencement of the public offer or admission to trading.
(art. 51 cpv. 2 LSerFi)
1 I valori mobiliari il cui prospetto deve essere sottoposto a verifica soltanto dopo la pubblicazione secondo l’articolo 51 capoverso 2 LSerFi sono designati nell’allegato 7. Per i valori mobiliari che prevedono la conversione in altri valori mobiliari o l’acquisto di altri valori mobiliari si richiede che gli altri valori mobiliari siano già ammessi al commercio presso una sede di negoziazione o sistema di negoziazione TRD svizzera o una sede di negoziazione o sistema di negoziazione TRD estera riconosciuta.
2 L’indicazione ai sensi dell’articolo 40 capoverso 5 LSerFi deve figurare sul frontespizio del prospetto.
3 Il prospetto deve essere inoltrato per verifica a un organo di verifica, fatti salvi i capoversi 4 e 5, entro 60 giorni civili dall’apertura dell’offerta pubblica o dall’ammissione al commercio.
4 Per i prodotti di durata compresa tra 90 e 180 giorni civili, il prospetto deve essere inoltrato per verifica a un organo di verifica entro dieci giorni civili dall’apertura dell’offerta pubblica o dall’ammissione al commercio.
5 Per i prodotti di durata compresa tra 30 e 89 giorni civili, il prospetto deve essere inoltrato per verifica a un organo di verifica entro cinque giorni civili dall’apertura dell’offerta pubblica o dall’ammissione al commercio.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.